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I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al sistema "Durc on Line" attraverso i portali Inps o Inail inserendo il codice fiscale dell'impresa interessata.

 
All’interno dei portali Inps e Inail, la funzione “Consulta regolarità” consente la verifica dell'esistenza di un DURC positivo e in corso di validità ed eventualmente la visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF con la funzione “Visualizza il documento”.
 

                                                               CLICCA PER ACCEDERE DIRETTAMENTE AL SERVIZIO DURC



Nel caso in cui non ci sia un documento di regolarità contributiva in corso di validità, il sistema può mostrare che è in corso un’istruttoria. L’istruttoria può essere richiesta con la funzione “Richiesta regolarità”. In questo caso il portale interroga le banche dati nazionali di Inps e Inail.
 
A loro volta, i portali INPS e INAIL interrogano la Banca dati Nazionale delle Imprese (BNI), gestita dalla Cnce. Il Sistema Casse Edili viene coinvolto, oltre che per le imprese iscritte nella BNI, per quelle con inquadramento previdenziale edile (CSC edile - codice statistico contributivo edile). Le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro. In tal senso sarà predisposto un apposito elenco dal Ministero del Lavoro.

L’impresa risulta regolare se iscritta nell'anagrafica presente in BNI e se non saranno riscontrate a suo carico segnalazioni da parte delle Casse Edili. Se l'impresa risulta regolare anche per Inps e Inail la pratica viene chiusa con l’emissione del Durc.
 
Se, al contrario, l’impresa non risulta iscritta nell'anagrafica BNI o se sono presenti segnalazioni da parte delle Casse Edili, è avviata l’istruttoria mettendo il codice fiscale dell’impresa su cui effettuare gli accertamenti a disposizione delle casse Edili che hanno segnalato le irregolarità e di quelle territorialmente competenti.
 
Le Casse Edili coinvolte nella fase istruttoria invitano via PEC l’impresa a regolarizzarela sua posizione entro 15 giorni. Qualora l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvede a segnalarlo immediatamente e a chiudere l’istruttoria. Se l’impresa non ottempera, la Cassa Edile conferma lo stato di irregolarità indicando, se possibile, l'importo del debito contributivo. La comunicazione di chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell'utente. Il 29 ° giorno la BNI chiude "d'ufficio" la pratica segnalando ai portali Inps e Inail la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo pari a zero.
 
Per quanto riguarda i requisiti di regolarità, la Cnce ha spiegato che la verifica riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente alla verifica. Ciò significa che l'impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz'ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.
 
È considerata regolare l’impresa che abbia rateizzato il pagamento dei debiti correnti o sospeso la propria attività dandone comunicazione alle Casse Edili. Il Durc può essere rilasciato anche in caso di scostamento non grave, cioè fino a 150 euro, e alle imprese di nuova costituzione per le quali l’obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità.
 
Sono invece considerate irregolari le imprese non censite dal sistema delle Casse Edili e quelle che non hanno mai presentato denunce di versamento.
 
La Cnce ha chiarito inoltre che le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali senza dipendenti operai sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo di denuncia o versamento.
 

Come funziona il Durc online

In base al DM 30 gennaio 2015, dal 1° luglio 2015 imprese, Pubbliche amministrazioni, Soa, banche e intermediari finanziari potranno verificare la regolarità contributiva con un’unica interrogazione, inserendo il codice fiscale dell’impresa nelle banche dati di Inps, Inail e Casse Edili. La verifica della regolarità contributiva si baserà sui pagamenti effettuati dall’impresa ai lavoratori subordinati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi. In alcuni casi, come nei lavori privati per la ricostruzione post sisma in Abruzzo, nelle imprese con crediti certificati sulla piattaforma del Mef e in quelle coinvolte nell'emersione dei lavoratori stranieri irregolari, sarà possibile continuare con la procedura cartacea fino al 1° gennaio 2017.

Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro per ogni gestione. Ogni impresa potrà quindi avere “debiti” fino a 450 euro.
 
Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema genererà un documento in formato pdf non modificabile che avrà durata di 120 giorni sia per i lavori pubbliciche per quelli privati.

Oltre all'interessato e alle amministrazioni, può accedere con una delega chiunque abbia interesse alla verifica della regolarità contributiva, come ad esempio banche e intermediari finanziari. La delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Come spiegato nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro con la circolare 19/2015, in un primo momento, fino all'implementazione del sistema informatico, non potranno effettuare le verifiche i soggetti delegati dall'impresa o dal lavoratore autonomo, le banche e gli intermediari finanziari. Potranno invece accedere alle banche dati i delegati allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, come commercialisti e consulenti del lavoro.

 

 

In questa sezione mettiamo a tua disposizione alcuni servizi utili alla tua attività commerciale come la verifica di un numero di partita IVA, la verifica, il calcolo e il calcolo inverso di un codice fiscale, la verifica di un VIES, la verifica della trasmissione di una dichirazione d'intento all'Agenzia dell'Entrate,  la prenotazione di un appuntamento per l'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o per la Cassa Forense, la richiesta del PIN online INPS e dell'Agenzia dell'Entrate e la richiesta di rateizzo degli avvisi bonari.
Clicca sull'immagine del servizio di tuo interesse e avrai accesso diretto allo stesso.


Servizio di verifica:
  •                                               
  •                              



Servizio di prenotazione di un appuntamento:
  •                                                      



Servizio di richiesta del codice PIN:
  •                                                                    



Servizio di rateizzazione degli avvisi bonari:

RAVVEDIMENTO OPEROSO
OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO TRIBUTI
FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (.XLS) AGGIORNATO CON IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI ALLO 0,50% DAL 1° GENNAIO 2015

(il file è aggiornato per il calcolo degli interessi legali nelle diverse misure che si sono avvicendate dal 1° gennaio 1999 fino a quella  vigente dal 1° gennaio 2015 dello 0,50%; tiene conto del regime sanzionatorio previsto per l'indebita compensazione dei crediti di imposta di cui al D.L. n. 185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008), nonché del cd. 'ravvedimento sprint' (che prevede l'applicazioni di sanzioni ridotte nei primi 14 giorni di regolarizzazione della violazione).



                                                          

L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
 
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale.
 
In particolare le sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 risultano ridotte (rispetto a quella 'edittale' del 30%) nel modo seguente:
- ad 1/12, ossia al 2,50%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un annodalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
 
A far data dal 1° febbraio 2011 le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle 'edittali' del 30%) nel modo seguente:
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un annodalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
 
In definitiva la misura delle sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 ('Sanzione 2010') e quelle che si rendono applicabili dal 1° febbraio 2011 ('Sanzione 2011'), risultano riepilogabili come nella Tabella seguente:




Il cd. 'ravvedimento sprint' comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l'omesso versamento con sanzioni 'calibrate' in rapporto all'effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dell'1,00% (ossia 0,20% x 5 giorni = 1,00%) e così via. Dal  quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 3%.
 
In tema di ravvedimento operoso, l'evoluzione temporale delle sanzioni previste dalla normativa relativa, sono riepilogabili nella Tabella seguente (che è quella considerata nel programma di calcolo che viene reso disponibile):

 
SANZIONI DA RAVVEDIMENTO
Dal Al entro 30gg. entro 1anno
01/01/1999 28/11/2008 3,75% 6,00%
29/11/2008 31/01/2011 2,50% 3,00%
01/02/2011 31/12/2014 3,00% 3,75%

 
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo da utilizzare risultano i seguenti:
TRIBUTO CODICE
Sanzione pecuniaria Irpef 8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef 8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef 8903
Sanzione pecuniaria Iva 8904
Sanzione pecuniaria Irpeg 8905
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 8906
Sanzione pecuniaria Irap 8907
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria da imposta sugli intrattenimenti 8910
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie  8911
Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale 8912
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913
Sanzione pecuniaria Irpef, rettifica Modello 730 - Ravvedimento 8915
Sanzione pecuniaria Addizionale Regionale all'Irpef, rettifica Mod. 730 8916
Sanzione pecuniaria Addizionale Comunale all'Irpef, rettifica Mod. 730 8917
Sanzione pecuniaria Ires 8918
 
Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2015 tale tasso risulta stabilito nella misura dell'0,5%.
Nel periodo anteriore i tassi di interesse (che vengono considerati dal programma reso disponibile) erano normativamente previsti nel modo seguente:


 
INTERESSI LEGALI:
Dal Al %
01/01/1999 31/12/2000 2,50%
01/01/2001 31/12/2001 3,50%
01/01/2002 31/12/2003 3,00%
01/01/2004 31/12/2007 2,50%
01/01/2008 31/12/2009 3,00%
01/01/2010 31/12/2010 1,00%
01/01/2011 31/12/2011 1,50%
01/01/2012 31/12/2013 2,50%
01/01/2014 31/12/2014 1,00%
01/01/2015 31/12/2015 0,50%
 
L'evoluzione temporale del tasso di interesse legale è peraltro consultabile alla pagina relativa presente tra le 'Informative' del sito.
 
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:
1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario);
1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario);
1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario);
1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario);
1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni);
1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni);
1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).
 
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).

Per il calcolo concreto degli importi dovuti per accedere al 'ravvedimento operoso', che tiene conto delle novità nel tasso di interesse legale vigente dal 1° gennaio 2015, nonché della nuova misura delle sanzioni che si rende applicabile dal 1° febbraio 2011,  è possibile utilizzare il nuovo ‘file’ in formato ‘excel’.

Il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 1%, in vigore dal 1° gennaio 2015) ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.


                                                                   

Impossibilità di ravvedimento per IRAP anni 2004 e 2005
Si segnala che il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156), ha escluso la possibilità di ricorrere al ravvedimento, relativamente all'omesso ed insufficiente versamento dell'IRAP dovuta per gli anni 2004 e 2005.
 
Regime sanzionatorio dell'INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI in Mod. F24 (in vigore dal 29 novembre 2008)
L'art. 27, commi 18-20 ha inasprito le sanzioni a carico dei soggetti che utilizzano in compensazione nel Mod. F24 crediti in tutto od in parte inesistenti. In particolare il comma 18 recita:
"l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi".
La nuova previsione normativa risulta applicabile con decorrenza dal 29 novembre 2008.
Quindi:
a) per gli importi a credito compensati indebitamente prima del 29 novembre 2008, in applicazione del principio del favor rei risulterà applicabile la sanzione del 30% del credito utilizzato in eccesso;
b) per gli importi a credito compensati indebitamente a decorrere dal 29 novembre 2008, la sanzione applicabile sarà quella dal 100% al 200% del credito utilizzato in eccedenza.
Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso, mentre da una parte non risulta possibile utilizzare il ravvedimento 'breve' (ossia entro 30 giorni), dall'altro il ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno è consentito, con il versamento:
- del credito inesistente utilizzato indebitamente in compensazione;
- della sanzione ridotta pari al 10% del credito utilizzato in eccesso (1/10 del 100%);
- degli interessi nella misura del 3% annuo.
Per le violazioni commesse fino al 29 dicembre 2008 vale ancora la precedente disciplina generale di ravvedimento.
 
 
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
b) versare una sanzione ridotta, pari a:
     -   €. 5,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 51) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;
      -   €. 15,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 154) se il modello è presentato oltre i 5 giorni.