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I soggetti abilitati alla verifica, a partire dal 1° luglio 2015, accedono al sistema "Durc on Line" attraverso i portali Inps o Inail inserendo il codice fiscale dell'impresa interessata.
All’interno dei portali Inps e Inail, la funzione “Consulta regolarità” consente la verifica dell'esistenza di un DURC positivo e in corso di validità ed eventualmente la visualizzazione e l'acquisizione in formato PDF con la funzione “Visualizza il documento”.
CLICCA PER ACCEDERE DIRETTAMENTE AL SERVIZIO DURC
Nel caso in cui non ci sia un documento di regolarità contributiva in corso di validità, il sistema può mostrare che è in corso un’istruttoria. L’istruttoria può essere richiesta con la funzione “Richiesta regolarità”. In questo caso il portale interroga le banche dati nazionali di Inps e Inail.
A loro volta, i portali INPS e INAIL interrogano la Banca dati Nazionale delle Imprese (BNI), gestita dalla Cnce. Il Sistema Casse Edili viene coinvolto, oltre che per le imprese iscritte nella BNI, per quelle con inquadramento previdenziale edile (CSC edile - codice statistico contributivo edile). Le Casse Edili abilitate ad effettuare la verifica sono quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che comunque siano riconosciute dal Ministero del Lavoro. In tal senso sarà predisposto un apposito elenco dal Ministero del Lavoro.
L’impresa risulta regolare se iscritta nell'anagrafica presente in BNI e se non saranno riscontrate a suo carico segnalazioni da parte delle Casse Edili. Se l'impresa risulta regolare anche per Inps e Inail la pratica viene chiusa con l’emissione del Durc.
Se, al contrario, l’impresa non risulta iscritta nell'anagrafica BNI o se sono presenti segnalazioni da parte delle Casse Edili, è avviata l’istruttoria mettendo il codice fiscale dell’impresa su cui effettuare gli accertamenti a disposizione delle casse Edili che hanno segnalato le irregolarità e di quelle territorialmente competenti.
Le Casse Edili coinvolte nella fase istruttoria invitano via PEC l’impresa a regolarizzarela sua posizione entro 15 giorni. Qualora l'impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvede a segnalarlo immediatamente e a chiudere l’istruttoria. Se l’impresa non ottempera, la Cassa Edile conferma lo stato di irregolarità indicando, se possibile, l'importo del debito contributivo. La comunicazione di chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell'utente. Il 29 ° giorno la BNI chiude "d'ufficio" la pratica segnalando ai portali Inps e Inail la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo pari a zero.
Per quanto riguarda i requisiti di regolarità, la Cnce ha spiegato che la verifica riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente alla verifica. Ciò significa che l'impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz'ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.
È considerata regolare l’impresa che abbia rateizzato il pagamento dei debiti correnti o sospeso la propria attività dandone comunicazione alle Casse Edili. Il Durc può essere rilasciato anche in caso di scostamento non grave, cioè fino a 150 euro, e alle imprese di nuova costituzione per le quali l’obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità.
Sono invece considerate irregolari le imprese non censite dal sistema delle Casse Edili e quelle che non hanno mai presentato denunce di versamento.
La Cnce ha chiarito inoltre che le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali senza dipendenti operai sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza alcun ulteriore obbligo di denuncia o versamento.
In base al DM 30 gennaio 2015, dal 1° luglio 2015 imprese, Pubbliche amministrazioni, Soa, banche e intermediari finanziari potranno verificare la regolarità contributiva con un’unica interrogazione, inserendo il codice fiscale dell’impresa nelle banche dati di Inps, Inail e Casse Edili. La verifica della regolarità contributiva si baserà sui pagamenti effettuati dall’impresa ai lavoratori subordinati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi. In alcuni casi, come nei lavori privati per la ricostruzione post sisma in Abruzzo, nelle imprese con crediti certificati sulla piattaforma del Mef e in quelle coinvolte nell'emersione dei lavoratori stranieri irregolari, sarà possibile continuare con la procedura cartacea fino al 1° gennaio 2017.
Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro per ogni gestione. Ogni impresa potrà quindi avere “debiti” fino a 450 euro.
Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema genererà un documento in formato pdf non modificabile che avrà durata di 120 giorni sia per i lavori pubbliciche per quelli privati.
Oltre all'interessato e alle amministrazioni, può accedere con una delega chiunque abbia interesse alla verifica della regolarità contributiva, come ad esempio banche e intermediari finanziari. La delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Come spiegato nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro con la circolare 19/2015, in un primo momento, fino all'implementazione del sistema informatico, non potranno effettuare le verifiche i soggetti delegati dall'impresa o dal lavoratore autonomo, le banche e gli intermediari finanziari. Potranno invece accedere alle banche dati i delegati allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, come commercialisti e consulenti del lavoro.
SANZIONI DA RAVVEDIMENTO | |||
Dal | Al | entro 30gg. | entro 1anno |
01/01/1999 | 28/11/2008 | 3,75% | 6,00% |
29/11/2008 | 31/01/2011 | 2,50% | 3,00% |
01/02/2011 | 31/12/2014 | 3,00% | 3,75% |
TRIBUTO | CODICE |
Sanzione pecuniaria Irpef | 8901 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef | 8902 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef | 8903 |
Sanzione pecuniaria Iva | 8904 |
Sanzione pecuniaria Irpeg | 8905 |
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta | 8906 |
Sanzione pecuniaria Irap | 8907 |
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette | 8908 |
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti | 8909 |
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria da imposta sugli intrattenimenti | 8910 |
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie | 8911 |
Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale | 8912 |
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 |
Sanzione pecuniaria Irpef, rettifica Modello 730 - Ravvedimento | 8915 |
Sanzione pecuniaria Addizionale Regionale all'Irpef, rettifica Mod. 730 | 8916 |
Sanzione pecuniaria Addizionale Comunale all'Irpef, rettifica Mod. 730 | 8917 |
Sanzione pecuniaria Ires | 8918 |
INTERESSI LEGALI: | ||
Dal | Al | % |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% |